Decreto sicurezza, cosa cambia con le nuove misure
Patente a crediti e badge elettronico: interventi mirati soprattutto al settore edile puntando su prevenzione, formazione e tutela dei lavoratori
13 novembre 2025
ROMA – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2025) il Decreto-Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Composto da 21 articoli e 1 allegato, il provvedimento va ad aggiornare il Testo Unico per la Sicurezza – con interventi mirati soprattutto al settore edile, ancora oggi tra i più esposti per numero di infortuni e morti sul lavoro – e punta a responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi con un sistema di crediti e sanzioni progressive, rendere più trasparente la presenza in cantiere attraverso l’introduzione di badge digitali e tracciabilità, premiare le aziende virtuose, che investono in formazione e sicurezza reale.
Tra le principali novità:
- l’introduzione del “badge digitale di cantiere” per appalti e subappalti;
- l’inasprimento delle sanzioni per la “patente a crediti” nei cantieri;
- l’obbligo di aggiornamento periodico per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle imprese con meno di 15 dipendenti;
- l’estensione della tutela assicurativa INAIL anche agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza o scuola-lavoro e il divieto per questi ultimi di svolgere mansioni ad alto rischio in azienda;
Badge elettronico e patente a crediti (art. 3)
- Badge elettronico obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti, inizialmente nei cantieri edili e successivamente estendibile ad altri settori.
- La tessera digitale sarà collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e generata automaticamente per i lavoratori assunti tramite la piattaforma. Lo scopo del badge è garantire la rilevazione automatica delle presenze in cantiere, monitorare i flussi di manodopera, verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e assicurare una maggiore trasparenza nella filiera degli appalti, creando una sorta di “passaporto della sicurezza” del lavoratore.
- Rafforzato il ruolo di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e introdotte sanzioni più severe in caso di violazioni relative alla patente a crediti. Per le imprese o i lavoratori autonomi che operano senza essere in possesso della patente la sanzione passa da 6.000 a 12.000 euro. La decurtazione dei punti non avverrà più al termine di un iter, ma scatterà immediatamente dopo la notifica del verbale di accertamento della violazione.
- Per la prima volta viene istituito un meccanismo premiale per le imprese che dimostrano comportamenti virtuosi in materia di sicurezza.
Le aziende che, per tre anni consecutivi, non subiscono sanzioni o decurtazioni della patente, potranno ottenere:
- una riduzione fino al 15% dei premi INAIL;
- priorità nei bandi pubblici e negli appalti che prevedono criteri di qualità e sicurezza;
- certificazione di impresa virtuosa rilasciata da INAIL e INL.
Formazione e prevenzione (art. 5)
- Esteso anche alle imprese sotto i 15 dipendenti l’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Tutte le attività formative dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo collegati al SIISL.
- Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la revisione delle procedure di accertamento su alcol e tossicodipendenza.
- Ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza e igiene i DPI.
Soggetti formatori e accreditamento (art. 6)
- Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Conferenza Stato-Regioni dovrà aggiornare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori, al fine di uniformare la qualità della formazione in materia di sicurezza.
Alternanza scuola-lavoro e tutela assicurativa (art. 7)
- L’assicurazione INAIL si estende agli infortuni in itinere degli studenti coinvolti nei percorsi scuola-lavoro.
- I lavori ad alto rischio sono esclusi dalle convenzioni tra imprese e istituti scolastici.
Norme tecniche UNI (art. 10)
- Sostituito il riferimento alla OHSAS 18001:2007 con la nuova UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
- Le norme UNI sulla sicurezza dovranno essere consultabili gratuitamente, per favorire l’accesso alle buone pratiche.
Sistema informativo e incontro domanda-offerta (art. 14)
- Dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa la piattaforma centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, integrando funzioni di tracciamento e sicurezza.
Cultura della prevenzione e near-miss (art. 15)
- Prevista l’adozione di linee guida nazionali per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss), per rafforzare l’approccio preventivo in azienda.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute (art. 17)
- Le visite di sorveglianza sanitaria rientrano nell’orario di lavoro (escluse quelle pre-assuntive).
- Il medico competente potrà promuovere campagne di screening oncologici e disporre visite mirate in caso di sospetto uso di alcol o stupefacenti in attività a rischio.
- Entro 12 mesi dovranno essere definiti i requisiti minimi delle strutture del medico competente.
Volontariato e protezione civile (art. 18)
- Estesa l’applicazione delle norme su salute e sicurezza anche alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
- Le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono considerati “luoghi di lavoro” ai fini del D.Lgs. 81/08.







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