Normativa vigente sui lavoratori esposti ad Atmosfere Iperbariche
Il rischio iperbarico è da valutarsi facendo riferimento all’art.181 ddel D.lgvo 81/08
Articolo 181 – Valutazione dei rischi
“1.Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e
protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.”
Le appropriate metodologie di valutazione e prevenzione, così come avviene per il microclima, vanno
elaborate per ciascuna specifica condizione di lavoro, facendo riferimento alle norme di buona tecnica e di
buona prassi ed agli standard esistenti.
Legislazione
– DECRETO LEGGE 24 Gennaio 2012. Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività”, meglio noto come “decreto liberalizzazioni.
Il suddetto Decreto richiama la norma UNI 11366: 2010; “Sicurezza e tutela della salute nelle
attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative, Ente
Nazionale Italiano di Unificazione, Milano, 2010.”
Il sopra citato articolo 16, al punto 2, stabilisce che le attività “di cui all’articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole
di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366”. Un riferimento che conferisce dunque alla norma un
valore cogente.
Il richiamo al DPR n. 886 del 1979 è d’obbligo: l’articolo 53 riguarda infatti le prescrizioni generali
sull’impiego di operatori subacquei, cioè “le prestazioni lavorative in immersione per il
posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse
o per lavori assimilabili”. Sempre l’articolo 53 stabilisce che queste attività “devono essere
effettuate solo da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata
capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica”.
ll richiamo alla UNI 11366 nel Decreto Legge 24 gennaio 2012 definisce un quadro nazionale sia
legislativo che normativo in grado di promuovere attività subacquee professionali all’insegna dei
massimi standard di sicurezza per tutti gli operatori del settore.
– LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE LIGURIA n°4 luglio 2001 n. 19, Norme per la disciplina
dell’attività degli operatori del turismo subacqueo.
– LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA n°26 febbraio 1999 n° 9, Norme per la
disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo.
– DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 126
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
– LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA n°54 DEL 30 luglio 1997, Disciplina della
professione di guida ambientale.
– DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986 (in G U, 2 dicembre, n° 280). Disciplina della pesca
subacquea professionale.
– DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1982
Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in
servizio locale.
– DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979 (in Gazzetta Ufficiale, 16 febbraio, n. 47).
Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale
– LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845, Legge-quadro in materia di formazione professionale. (GU
n.362 del 30-12-1978)
– DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 321
Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa (G.U.
5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.).






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