Patente cantieri, via alle domande dal 1° ottobre

Pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del lavoro la Circolare che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente
24 settembre 2024
ROMA – Niente proroga, la patente a crediti per i cantieri entrerà in vigore il 1° ottobre 2024. Non sono stati infatti accolti gli appelli di molti attori della filiera che, nei giorni scorsi, preoccupati dal poco tempo a disposizione per adeguarsi al regolamento, chiedevano una proroga all’entrata in vigore della Patente a crediti. Il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per ottenere la patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è stato pubblicato Gazzetta Ufficiale.
A definire le nuove regole è il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociale (DM n. 132 del 18 settembre 2023), che ribadisce l’entrata in vigore del provvedimento, e di conseguenza dell’obbligo di dotarsi della patente a crediti per i cantieri, a partire dal 1° ottobre 2024.
La domanda andrà presentata a partire da martedì 1° ottobre 2024 tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che lunedì 23 settembre ha pubblicato la relativa circolare sulle modalità di accesso.
La patente per i cantieri edili è obbligatoria per le imprese ed i lavoratori autonomi anche se con sede in UE o extra UE. Durante la fase di rilascio della patente, che avviene in forma digitale ed automatica, sarà possibile lavorare.
La patente per i cantieri edili viene fornita con un punteggio iniziale di 30 crediti. Il numero minimo di crediti per poter operare è pari a 15.
Il punteggio massimo raggiungibile è di 100 crediti che possono essere assegnati in base alla storicità dell’azienda (fino a 30 crediti aggiuntivi) ed a seguito di investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (fino a 40 crediti aggiuntivi).
La sospensione della patente a crediti per cantieri edili è obbligatoria per un massimo di 12 mesi nel caso in cui si verifichi un infortunio in cantiere da cui derivi la morte di uno o più lavoratori per colpa grave del datore di lavoro.
Nel caso in cui l’infortunio comporti invece una invalidità permanente o menomazione irreversibile di uno o più lavoratori, per colpa grave del datore di lavoro, la sospensione è invece possibile sempre fino a 12 mesi.
In ogni caso la sospensione non è mai superiore ad un anno (12 mesi).
Per ogni biennio senza incidenti, e di conseguenza senza provvedimenti di decurtazione, si recuperano 1 credito fino ad un massimo di 20 crediti.
Se la patente scende sotto i 15 crediti non si potrà più operare nei cantieri. A quel punto è possibile proseguire i lavori nel caso di appalti in cui siano stati superati lavori per il 30% del valore del contratto. Il recupero dei crediti è subordinato ad una valutazione da parte di una apposita commissione di rappresentanti INL e INAIL, e dopo aver ottemperato all’obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Coloro che saranno trovati ad operare in cantiere senza patente o con crediti inferiori a 15 saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore 6.000 euro.






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